Ogni Azienda o Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la Valutazione dei Rischi prevista dal Decreto Legislativo 81/08 (cosiddetto “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro”) qualora siano presenti rischi per i quali la legge prevede la Sorveglianza Sanitaria, deve nominare un Medico Competente. Tale ruolo può essere svolto da Medici Specialisti in Medicina del Lavoro e Medici autorizzati in base all’art. 55 del D.Lgs.vo 277/91 (ora soppresso). Anche i Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva oppure Medicina Legale e delle Assicurazioni posso ricoprire tale ruolo, ma solo dopo aver effettuato uno specifico corso post specializzazione.
IL Datore di Lavoro può scegliere fra tre opzioni (art. 39 del D. Lgs.vo 81/08):
- convenzionarsi con una struttura pubblica o privata che assegna all’Azienda un proprio Medico Competente;
- convenzionare un Medico Competente libero professionista;
- assumere alle proprie dipendenze un Medico Competente.
Nel primo caso il Datore di Lavoro può affidarsi a strutture che, oltre al servizio di sorveglianza sanitaria, offrono anche le prestazioni di sicurezza, fornendo così un servizio globale. Non sempre risulta semplice per quei datori di lavoro che dispongono di più sedi operative ubicate in città diverse riuscire ad avvalersi di strutture in grado di fornire un global service, nel settore dell’Igiene e Sicurezza del lavoro ed in particolar modo nel settore della Medicina del Lavoro. In Italia sono poche le società di medicina del lavoro che operano sull’intero Territorio Nazionale.
Qualora si scelga di convenzionarsi con una struttura pubblica, occorre tenere presente che Medici assegnati a servizi che effettuano attività di vigilanza non possono ricoprire il ruolo di Medico Competente. Il Servizio Sanitario Nazionale si occupa di medicina del lavoro tramite L’ISPESL e le sue ASL, all’interno di ognuna delle quali trova posto il Dipartimento di Prevenzione, del quale fa parte, oltre ad altri Servizi, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPSAL. È appunto a questo Servizio, la cui denominazione in sigla varia da regione a regione (ad es. in Veneto è denominato SPISAL, in altre regioni SPreSAL, ecc.) che il cittadino che ritenga di avere problemi di salute causati dalla sua attuale o passata attività lavorativa si può rivolgere in caso di necessità. Si tenga presente comunque che, per il lavoratore, l’interlocutore cui rivolgersi in prima battuta è il Medico Competente Aziendale. L’attività principale dei Servizi delle ASL è in effetti la vigilanza sull’osservanza delle leggi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte delle Aziende che impiegano lavoratori (con qualsiasi contratto di lavoro). I Servizi possono offrire anche assistenza alle Aziende che chiedono di essere aiutate nell’applicazione delle norme. Importante è anche l’attività di informazione e formazione che questo Servizio può offrire ai lavoratori.
La medicina del lavoro è presente anche nelle strutture universitarie e ospedaliere (in particolare in Regione Lombardia, dove sono previste le UOOML: Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro) e fornisce prestazioni diagnostiche per le sospette patologie professionali, per la gestione delle idoneità complesse, per la definizione della capacità lavorativa residua nei soggetti affetti da patologie, oltre ad offrire consulenza in ambito di igiene e sicurezza sul lavoro alle aziende del territorio.